Con la Delibera n. 80 del 27/11/2024 il Consiglio Comunale di Termoli ha approvato il Regolamento per la nuova imposta di soggiorno. Successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 341 del 04/12/2024 sono state approvate le tariffe per l’imposta di soggiorno prevista a decorrere dal primo gennaio 2025.
Da quanto stabilito, l’imposta di soggiorno è fissata in € 2,00 per notte e sarà corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive del Comune di Termoli e per un massino di cinque pernottamenti consecutivi.
L’imposta di soggiorno sarà utilizzata dal Comune di Termoli per finanziare interventi in materia di turismo e quindi in favore delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambienti locali e dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
1. L’articolo 5 del regolamento, che riportiamo integralmente, indica invece tutti i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) Minori fino al decimo anno di età;
b) I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
c) Chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale per un massimo di due persone per paziente;
d) Per le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
e) Gli autisti di autobus dei gruppi organizzati;
f) Le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni;
g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
h) Gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizi;
i) I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell'imposta;
j) I gestori e i lavoratori che alloggiano nella struttura e non residenti nel territorio comunale;
k) Gli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di laurea presso l'UNIMOL sede di Termoli;
2. Le esenzioni di cui ai punti b) e c) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
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